Decreto liquidità: le novità sulla crisi d’impresa

L’emergenza sanitaria che il nostro paese sta attraversando e la conseguente crisi economica derivante dai provvedimenti restrittivi adottati, ha portato il Governo ad introdurre, con il decreto legge n. 23/2020, c.d. “decreto liquidità”, delle norme transitorie per la disciplina della crisi di impresa, con l’obiettivo di sostenere le imprese in crisi e garantire la continuità aziendale, evitando, laddove possibile, l’aumento esponenziale del numero dei fallimenti.

La prima norma da porre in evidenza è quella volta ad introdurre, per un periodo limitato, una sospensione generalizzata delle istanze di fallimento.

Pertanto, ai sensi dell’art. 10 del decreto, sono improcedibili le istanze di fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020. L’unica eccezione prevista riguarda le istanze di fallimento presentate dal Pubblico Ministero.

Il Governo ha deciso di intervenire anche sulla disciplina dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, introducendo delle proroghe ai relativi termini, che possono essere così sintetizzate:

  • una proroga di sei mesi dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, già omologati
  • per i concordati preventivi e gli accordi di omologazione non ancora omologati, la possibilità di presentare, sino all’udienza di omologa, un’istanza al Tribunale per la richiesta di un termine fino a novanta giorni per elaborare una nuova proposta o un nuovo accordo
  • la possibilità per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione pendenti, di proporre un differimento fino a sei mesi dei termini di esecuzione della procedura
  • il termine assegnato ai concordati con riserva, e quello previsto agli accordi di ristrutturazione in base al comma 7 dell’art. 182 bis l.fall., può essere prorogato sino a novanta giorni. In questo caso, l’istanza deve indicare gli elementi che rendono necessaria la proroga con specifico riferimento all’emergenza Covid-19.

Infine, il decreto “liquidità” interviene sull’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, disponendone una rinvio al 1 settembre 2021.

2 pensieri riguardo “Decreto liquidità: le novità sulla crisi d’impresa

  1. Avatar di cciccarelli197317
    Cristina Ciccarelli 2 Maggio 2020 — 7:40

    E coloro che hanno chiuso a causa dell’insolvenza della p.a.?

    "Mi piace"

    1. Avatar di michelevanolli

      Se il fallimento è già stato dichiarato prima dell’entrata in vigore delle norme di cui all’articolo, nulla cambia, se invece non è stato ancora dichiarato, rientra nei casi descritti nell’articolo.

      "Mi piace"

Lascia un commento

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close