Torniamo ad occuparci delle conseguenze del c.d. “Lockdown” sui contratti di locazione, tema già affrontato negli articoli che trovate qui e qui.
A distanza di quale mese, e con la graduale ripresa delle attività commerciali, vengono emessi i provvedimenti giurisprudenziali relativi alle conseguenze della chiusura forzata sui contratti di locazione, in particolare quelli di natura commerciale.
Il Tribunale di Roma, infatti, con l’ordinanza n. 29683 del 27 agosto scorso, ha accolto il ricorso di un ristoratore che in conseguenza dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti governativi adottati, è stato costretto a sospendere l’attività e, successivamente, a gestire la drastica riduzione del fatturato.
Il Giudice ha quindi disposto la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021, disponendo altresì la sospensione della garanzia fideiussoria.
L’ordinanza è stata motivata dal Tribunale con il richiamo al dovere di rinegoziazione del contratto in capo al locatore, fondato sul dovere generale di comportarsi secondo buona fede.
Del resto, afferma il Tribunale di Roma, “anche in presenza dell’intervento generale del legislatore per fare fronte alla crisi economica causata dal Covid-19, deve ritenersi doveroso in tale ipotesi fare ricorso alla clausola generale di buona fede e di solidarietà sancito dall’art. 2 della Carta costituzionale al fine di riportare il contratto entro i limiti dell’alea normale del contatto“.
Interessante, infine, il passaggio in cui il Giudice afferma che “la buona fede può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l’alea normale del contratto“.