Coronavirus e locazione commerciale: il provvedimento del Tribunale di Venezia

Nelle settimana scorse, durante la fase del c.d. “Lockdown“, si è parlato molto degli effetti della chiusura delle attività commerciali e della possibilità di rinegoziare i contratti di locazione o di sospendere temporaneamente i pagamenti (del tema abbiamo già parlato qui).

Dopo qualche settimana, iniziano ad essere emessi i primi provvedimenti adottati dalla magistratura, come il provvedimento del Tribunale di Venezia del 14.04.2020.

Il decreto “Cura Italia”

Occorre evidenziare che il decreto c.d. “Cura Italia”, tra le molte misure e provvedimenti adottati, ha introdotto una specifica norma denominata “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del presso in materia di contratti pubblici“.

L’art. 91, comma 1, del d.l. 18/2020 (Cura Italia), prevede infatti che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti“.

La norma introdotta con il nuovo decreto consente al Giudice, che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate da un inadempimento, di valutare la situazione concreta e ponderare l’inadempimento con le difficoltà generate dall’obbligo di rispettare le misure di contenimento (si pensi, ad esempio, alle limitazioni sulla libertà di movimento attualmente in vigore).

Il provvedimento del Tribunale di Venezia

Il Tribunale di Venezia, in un procedimento ex art 700 c.p.c., ha emesso un provvedimento con il quale ordina alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento della somme richieste dal locatore per il mancato preavviso, a seguito di una risoluzione del contratto operata dal conduttore

Il Giudice, nell’emettere il provvedimento, ha evidentemente ritenuto integrare il pregiudizio grave ed irreparabile meritevole di tutela l’impossibilità per il conduttore di adempiere la prestazione di corrispondere il canone di locazione nei termini contrattuali e quindi legittimare l’esigenza di dover recedere dal relativo contratto senza rispettare il termine di preavviso e la corresponsione dei canoni.

Si tratta di una prima, interessante, applicazione concreta di quanto accaduto in questi mesi, anche alla luce della legislazione emergenziale medio tempore adottata.

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