Nell’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, il presidente e gli altri membri del consiglio direttivo, rispondono personalmente e solidalmente con l’associazione, in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, laddove nel periodo di imposta accertato abbiano predisposto il bilancio preventivo e consuntivo.
È questo il principio elaborato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nella sentenza n. 225/26/2020, depositata in data 28 gennaio 2020.
La vicenda, trae origine da una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate di Brescia ad una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, per la non applicabilità per l’anno di imposta 2011 delle agevolazioni fiscali introdotte per le associazioni sportive dilettantistiche dalla Legge 398/1991, in quanto le modalità di gestione poste in essere dall’associazione non avrebbero rispettato il dettato normativo.

L’avviso di accertamento veniva quindi notificato sia all’associazione non riconosciuta, che al Presidente della stessa e a tutti i consiglieri.
A seguito di impugnazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, riteneva effettivamente non dovute le agevolazioni fiscali all’associazione sportiva, ma non riteneva di estendere la responsabilità ai membri del consiglio, diversi dal Presidente.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado, e contestava l’assenza di responsabilità in capo ai membri del direttivo, in quanto gli stessi avevano partecipato alla redazione del conto economico e ratificato le condotte fiscalmente rilevanti tenute dall’associazione nel 2011.
La CTR Lombardia accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate, constatando che nell’anno di imposta accertato, tutti i membri del direttivo avevano avuto un ruolo attivo nella redazione del bilancio e nella assunzione delle scelte contestate.
La CTR rileva che “in ordine alla responsabilità delle persone fisiche e alle attività gestorie concretamente svolte in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, è opportuno ribadire che i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali“.
Conseguentemente, “i terzi che abbiano subito un qualunque tipo di danno, quale conseguenza diretta dell’inadempimento dell’associazione, potranno soddisfare le proprie pretese rivolgendosi sia al patrimonio dell’associazione, che alle “persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” i quali rispondono in via personale ed illimitata col proprio patrimonio“.
La CTR ricorda che, l’art. 38 c.c., nel delineare la responsabilità per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, fa riferimento esclusivamente alle persone che hanno agito in nome e per conto della stessa, ma la Corte di Cassazione, ha chiarito che anche soggetti diversi dal presidente, possono svolgere, in virtù di mandato o di altro rapporto interno, attività riferibile all’associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui sia chiamato a rispondere il mandante e attraverso costoro l’associazione stessa in base al disposto dell’art. 38 c.c.
Nel corso del giudizio emergeva che l’art. 17 dello Statuto dell’associazione prevedeva che i membri del Consiglio Direttivo, dovessero predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione degli associati e deliberare su ogni carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione.
Da questa disposizione dello Statuto, la CTR Lombardia trae la conclusione che, tutti i membri del direttivo, “rivestendo tutti gli incarichi afferenti a tale ruolo, gli stessi non potevano non essere a conoscenza dell’attività amministrativa e contabile dell’Associazione, e da questo deriva la loro responsabilità tributaria solidale“.