Contratti: inadempimento e impossibilità sopravvenuta

L’emergenza coronavirus sta avendo, ed avrà, un fortissimo impatto sull’economia, sugli scambi e sui rapporti contrattuali interni e internazionali.
Le attuali condizioni di mercato e i provvedimenti restrittivi presi da molti paesi in tutto il mondo rendono difficoltoso se non addirittura impossibile adempiere alle prestazioni previste nei contratti sottoscritti.
Molti si chiedono allora quali possano essere le conseguenze di un mancato adempimento delle obbligazioni assunte.
Ai sensi dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.
Il danno risarcibile, ai sensi dell’art.2223 c.c., deve comprendere “la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno“.

Le particolari condizioni che stiamo vivendo in queste settimane, hanno però suggerito al legislatore di introdurre una norma apposita per fare mitigare le conseguenze previste dall’inadempimento in tempi “ordinari”.
Il decreto c.d. “Cura Italia“, in vigore dal 17 marzo, tra le molte misure e provvedimenti adottati, ha infatti introdotto una specifica norma denominata “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del presso in materia di contratti pubblici“.
L’art. 91, comma 1, del d.l. 18/2020 (Cura Italia), prevede infatti che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti“.
La norma introdotta con il nuovo decreto consente al Giudice, che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate da un inadempimento, di valutare la situazione concreta e ponderare l’inadempimento con le difficoltà generate dall’obbligo di rispettare le misure di contenimento (si pensi, ad esempio, alle limitazioni sulla libertà di movimento attualmente in vigore).

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