Obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.

Il sistema di allerta previsto dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è stato pensato per prevenire la crisi d’impresa e favorire la continuità aziendale.
Nell’intenzione del legislatore, ciò dovrebbe accadere intercettando i sintomi di difficoltà economica e utilizzando indicatori ed indici di varia natura, nonché introducendo nuovi obblighi a carico delle società.
In questo contesto rientra la modifica dell’art. 2477 del codice civile che ha previsto l’obbligo di nominare, entro il 16 dicembre 2019, l’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società che, negli ultimi due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

A questo organo di controllo, il Codice della crisi assegna il compito di verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito:

  • all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
  • all’esistenza dell’equilibrio economico finanziario;
  • alla stima del prevedibile andamento della gestione.

Partendo da queste informazioni, e nel caso in cui si palesassero delle criticità, l’organo di controllo è chiamato ad una serie di adempimenti allo scopo si superare la crisi e al fine di prevenire l’insorgenza di uno stato di insolvenza.

L’obbligo in commento è stato oggetto di osservazioni, critiche e suggerimenti che hanno portato il legislatore a modificare il testo originario. In particolare, le critiche ai valori limite per l’adozione dell’organo di controllo (2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi e 10 dipendenti), previsti nell’originaria modifica dell’art. 2477 del codice civile contenuta nell’art. 379 del Codice della crisi e dell’insolvenza, hanno determinato la loro modifica ad opera del legislatore, il quale li ha portati a quelli attualmente vigenti ed indicati sopra.

Superata la data limite stabilita per la nomina, e prima che venga eseguita la segnalazione al Tribunale territorialmente competente, perché provveda alla nomina d’ufficio dell’organo di controllo in completa autonomia, le società che non hanno provveduto all’obbligo di legge, dovranno rispondere a mezzo PEC, nel termine di 20 giorni, alla richiesta di informazioni provenienti dalle rispettive Camere di Commercio, sulle motivazioni che hanno impedito tale nomina entro il 16 dicembre scorso.

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