Composizione della base associativa degli enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, relativa alla composizione della compagine associativa negli enti del Terzo settore, per specificare, con riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, la rilevanza di alcuni limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo.

I soggetti superindividuali ammissibili devono appartenere a tipologie tassativamente individuate (altri enti del terzo settore o enti non lucrativi) e il numero di tali soggetti non può essere superiore al 50% rispettivamente delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale associate.
Non è esclusa in modo espresso la possibilità di una base associativa comprendente sia persone fisiche che organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale: è rimessa alla libera determinazione delle associazioni la possibilità di definire la propria compagine associativa, fatte salve, naturalmente, le sopra citate limitazioni, espressamente contenute nelle disposizioni di cui trattasi e volte a preservare la natura degli stessi enti.
Gli statuti possono ammettere nella compagine associativa sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con quella del soggetto di cui si tratta.

Ci si è chiesti, inoltre, se gli enti del terzo settore possano accogliere all’interno della propria base associativa delle imprese e, in caso affermativo, se queste ultime possano o meno detenere il controllo dell’Ente stesso e infine, se tale controllo possa essere esercitato da un’unica impresa o essere eventualmente esercitato in forma congiunta.
In assenza di previsioni specifiche relative a particolari tipologie di enti, le imprese possono costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli enti del terzo settore nonché detenerne il controllo, sia in forma singola che in forma congiunta tra due o più di esse. La concreta osservanza dei vincoli e dei limiti dettati dal Codice del Terzo settore costituirà oggetto di controllo da parte delle amministrazioni competenti.

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