Nonostante l’operazione risulti regolarmente autorizzata (con l’invio del codice OTP), qualora il cliente neghi di aver svolto l’operazione, la banca sarà comunque tenuta a fornire prova circa la sussistenza di dolo o colpa grave da parte del cliente. In mancanza, sarà tenuta a risarcire il titolare della carta dell’importo sottratto. Ad esprimersi in questo senso l’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 22745 del 10 ottobre 2019.

Il caso.
Con ricorso presentato al Collegio di Bari, il ricorrente, titolare di una carta ricaricabile
emessa dall’intermediario resistente, riferiva che in data 21/03/2019 constatava, in base all’esame della lista dei movimenti relativi alla carta, che il giorno 19/03/2019 era stata eseguita da terzi ignoti un’operazione di pagamento on-line a favore di un beneficiario estero, per € 1.020,00. Il ricorrente disconosceva l’operazione, precisando di non aver ceduto la carta a terzi, di non aver mai subito furto o smarrimento del PIN e di non averne mai rivelato gli estremi. In pari data sporgeva denuncia, ribadendo quanto affermato nel modulo di disconoscimento. Il ricorrente chiedeva pertanto il rimborso della somma di € 1.020,00.
La decisione.
Il Collegio ritiene che l’intermediario non abbia fornito prova della sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al ricorrente.
Si legge, infatti, nella decisione “dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che l’intermediario abbia prodotto specifiche allegazioni volte a provare, in via presuntiva, la colpa grave del ricorrente. Infatti, l’intermediario si è limitato a osservare, in termini generici, che “i clienti sono gravati dall’obbligo di diligente custodia dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, quali tessere con microchip e password, nonché di osservanza delle disposizioni contrattuali pattuite con l’intermediario”, ma nulla ha rilevato con specifico riguardo all’efficienza causale del comportamento del ricorrente nella produzione dell’evento dannoso. Pertanto, accertato il mancato assolvimento da parte
dell’intermediario convenuto dell’onere probatorio cui è tenuto ai sensi dell’art. 10, comma 2, giusta le considerazioni e i principi su illustrati, questo Collegio di coordinamento ritiene che il ricorso debba essere accolto“.
Il Collegio, pertanto, accoglie il ricorso, disponendo che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo prelevato.