Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto del decesso del correntista, occorrendo una manifestazione di volontà in tal senso da parte degli eredi. La banca è quindi chiamata a tenere un comportamento improntato a correttezza e buona fede nei confronti degli eredi.
Ad affermarlo è l’Arbitro Bancario Finanziario con decisione n. 24360 del 6 novembre 2019.

La questione oggetto del provvedimento dell’ABF è sorta quando l’erede legittimo di una correntista chiedeva alla banca la documentazione attestante la giacenza presente sul conto corrente. La banca comunicava che sul conto non vi era più alcuna disponibilità essendo stati effettuati i pagamenti mensili di un finanziamento domiciliato sul conto. Si è dunque posta la questione relativa agli effetti dell’apertura della successione sul conto corrente bancario e cioè se questo vada incontro all’estinzione oppure se sia configurabile la successione degli eredi nel rapporto contrattuale.
Evidenziando la sussistenza di diverse opinioni dottrinali sul tema, l’ABF afferma che «il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi».
Il provvedimento precisa comunque che, presa conoscenza del decesso del correntista, «si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede». Si pone dunque la necessità di osservare comportamenti «ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative; possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all’esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l’erede ritenga non più utili».
Al successore è espressamente riconosciuto il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni (art. 119, comma 4, TUB), senza dimenticare che «è certamente onere degli eredi dare tempestiva notizia alla banca della morte del correntista».