L’amministratore di una s.r.l. può essere condanno a pagare un risarcimento del danno pari alle sanzioni tributarie erogate nei confronti della società, a causa delle omissioni negli adempimenti tributari e contributivi.
Ad affermalo è la Cassazione, con la sentenza n. 27610/2019 depositata il 29 ottobre 2019, con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un amministratore condannato al risarcimento del danno, a seguito di azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti dal curatore fallimentare della società.
Il Tribunale di primo grado aveva infatti ritenuto che le sanzioni fiscali fossero un danno ricollegabile alla condotta dell’amministratore in modo immediato e diretto. Il danno era stato liquidato secondo il criterio dell’equità, applicando una percentuale del 30% rispetto al complessivo credito vantato dall’erario e ammesso al passivo fallimentare.

La determinazione del danno è stata condivisa dalla Corte D’Appello, e pertanto l’amministratore ha proposto ricorso in Cassazione, contestando il mancato assolvimento dell’onere della prova e il nesso causale tra il danno provocato al fallimento e la condotta dell’amministratore, anche in conseguenza di una sentenza penale che escludeva l’evasione fiscale e l’inesistenza di un processo penale per il reato di bancarotta.
La Suprema Corte, considera ininfluente l’assoluzione in sede penale, anche a fronte dell’accertata esistenza del debito verso l’erario, ammesso al passivo fallimentare, e in considerazione del fatto che la fondatezza o meno del debito tributario può essere accertata unicamente davanti alla commissione tributaria,
Infine, la Cassazione ricorda come la tenuta sommaria della contabilità, giustifichi di per sé la condanna dell’amministratore, ritenendo pienamente legittimo il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno, in alternativa a quello della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato.