Il curatore non è responsabile dei debiti d’imposta del fallito

Il curatore fallimentare agisce nel pubblico interesse e non rappresenta e non sostituisce il fallito, operando con poteri e funzioni previsti dalla legge e regolati dalla procedura concorsuale.
Il curatore, pertanto, non può essere considerato responsabile in solido per gli oneri fiscali del fallito inadempiuti, né tantomeno per quelli sorti nell’esercizio provvisorio della curatela e che lo stesso curatore non è stato in grado di adempiere per mancanza di risorse.
Ad affermarlo è la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza 2911/11/2019, che si discosta dalla prassi dell’agenzia delle Entrate di ritenere il curatore fallimentare responsabile in solido delle violazioni fiscali riferibili all’impresa fallita.
Nel caso in oggetto, nel 2014, viene dichiarato il fallimento di una Srl, con relativa nomina di curatore fallimentare. Durante l’esercizio provvisorio, il curatore adempiva agli obblighi dichiarativi ma non provvedeva al versamento delle imposte per mancanza di risorse.
Nel 2019 il curatore riceve, in qualità di coobbligato in solido, una cartella di pagamento relativa alle somme non versate, oltre interessi e sanzioni.
Il curatore impugna la cartella ribadendo la correttezza del proprio operato, ed eccependo che le somme in esame, pur rientrando tra quelle prededucibili, rappresentavano crediti di rango inferiore rispetto ad altri crediti che invece erano stati soddisfatti; che anche altri crediti prededucibili, di grado superiore rispetto a quelli vantati dall’Agenzia, sono rimasti insoddisfatti per incapienza dell’attivo.

Il ricorso viene rigettato in primo grado, ma la decisione viene riformata dal giudice di appello. I giudici della Ctr si soffermano anzitutto sulla corretta qualificazione della figura del curatore fallimentare, precisando che lo stesso non è qualificabile come rappresentante legale del soggetto fallito. Al riguardo, la Ctr richiama alcune pronunce della Cassazione (9605/1991, 508/2003), con le quali è stato chiarito che il curatore agisce in qualità di pubblico ufficiale con poteri che gli derivano dalla legge, senza che sia previsto alcun obbligo generale di subentro nelle posizioni giuridiche passive di cui era onerato il soggetto fallito.
Per questi motivi, il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito non comporta affatto che sul curatore gravi l’adempimento di obblighi facenti originariamente carico all’imprenditore e da questi non adempiuti volontariamente o per colpa. Allo stesso modo, il curatore non può essere chiamato personalmente a rispondere di obbligazioni che lo stesso non sia stato in grado di adempiere per insufficienza delle risorse disponibili nella gestione della procedura.
Nel caso in oggetto, il curatore ha dimostrato di avere rispettato l’ordine di soddisfacimento dei crediti in base al grado dei privilegi e di non avere potuto soddisfare il debito di imposta verso l’Erario per mancanza di risorse finanziarie sufficienti. Diversamente, soddisfare il debito di imposta contestato, avrebbe comportato violare l’ordine dei privilegi imposto dalla legge fallimentare.
Per questi motivi, la Ctr Lombardia afferma la carenza di legittimazione passiva del curatore fallimentare e annulla la cartella di pagamento notificata allo stesso quale responsabile in solido.

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