L’amministratore può essere dipendente della società a certe condizioni

In un recente messaggio (n. 3359, pubblicato il 17 settembre) l’INPS è tornato ad affrontare la questione della compatibilità della titolarità di cariche sociali nelle società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società.

Nella propria circolare l’istituto previdenziale ripercorre il percorso della giurisprudenza di legittimità, la quale è giunta ad affermare l’orientamento secondo il quale l’amministratore di una società di capitali può anche essere un dipendente della società, ad alcune condizioni, e con alcune eccezioni.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente” (Cass., n. 18476/2014; n. 24972/2013).

Diversamente, tale possibilità deve essere esclusa nel caso in cui la società sia a socio unico e nel caso in cui l’amministratore sia munito di delega generale, con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministratore.

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Ciò che rileva in sostanza è l’esistenza del vincolo di subordinazione, quale elemento tipico qualificante del rapporto di lavoro, nonché il fatto che il soggetto svolga attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico.

In concreto, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore con la qualifica di lavoratore subordinato richiede la verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  • che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto, ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  • che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società.

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