Patto di non concorrenza nullo se indeterminato

Il patto di non concorrenza stipulato tra azienda e lavoratore può essere nullo se stipulato con contenuto indeterminato. A ribadirlo è tornato recentemente il Tribunale di Modena (sentenza del 23 maggio 2019).

Il patto di non concorrenza, ai sensi dell’art. 2125 c.c., limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro dopo la cessazione del contratto di lavoro ed è finalizzato a contemperare due ordini di interessi contrapposti: quello del datore di lavoro a salvaguardare nei confronti delle imprese concorrenti il proprio patrimonio immateriale e quello del lavoratore a non subire un’eccessiva restrizione della propria libertà lavorativa e a non accrescere la difficoltà di rinvenire un nuovo lavoro.

Ciò che rileva dunque non è la forma in cui l’attività lavorativa sia prestata, se mediante lavoro subordinato o autonomo o ancora attraverso l’esercizio di una vera e propria impresa, ma l’attività in sé considerata, in un settore che possa definirsi come tale in concorrenza con il precedente datore di lavoro.

Quanto alla misura del corrispettivo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, essa non deve essere simbolica ma nemmeno iniqua o sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto al lavoratore circa la limitazione della sua professionalità.

A far sorgere questioni sulla validità del patto di non concorrenza possono essere, come nel caso oggetto della sentenza del Tribunale di Modena, le modalità in cui viene pattuita la corresponsione del corrispettivo.

Infatti, nel caso in cui il compenso venga pattuito in una percentuale della retribuzione, ovvero in una somma fissa mensile, non vi è alcuna possibilità di conoscere in anticipo la misura esatta del corrispettivo che si trova ad essere condizionato da un elemento variabile, costituito dalla durata del rapporto.

Di conseguenza, secondo il Tribunale di Modena, deve ritenersi che “violi il disposto dell’art. 2125 c.c. la previsione del pagamento di un corrispettivo mensile in costanza di rapporto di lavoro, in quanto la stessa rende ex ante indeterminabile il compenso, con conseguente alterazione della sinallagmaticità del patto, considerato che, al momento della conclusione del patto, il corrispettivo è del tutto indeterminato in quanto ancorato a una circostanza fattuale, quale la durata del rapporto, del tutto imprevedibile“.

In conclusione, può affermarsi che la validità del patto di non concorrenza deve essere oggetto di valutazione, caso per caso, sul tenore dello stesso e sulla sua formulazione.

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