La fase delle trattative precontrattuali è sempre delicata e accade spesso che, per i motivi più disparati, l’accordo non si raggiunga.
Il comportamento tenuto dalle parti nelle trattative, può determinare una responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1337 c.c.
Non ogni comportamento è però idoneo a determinare una responsabilità precontrattuale.
Nel caso recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 18748/2019) una delle due società protagoniste della vicenda, al momento del raggiungimento dell’accordo, aveva chiesto di rinviare la sottoscrizione del contratto a dopo le ferie estive.
L’altra società ha pertanto ritenuto interrotte le trattative per colpa attribuibile all’altra parte e ha chiesto il risarcimento dei danni.
La Cassazione, nel riformare la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’esistenza del danno, ricorda come sia ormai principio acquisito quello per cui la responsabilità precontrattuale non si limita al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative.
Si tratta, quindi, di una clausola generale che va riempita di contenuto dal Giudice, il quale deve individuare i comportamenti che le parti sono tenute a rispettare e deve poi stabilire se il comportamento che si addebita ad una parte, abbia leso l’interesse dell’altra parte alla stipula del contratto.
L’idoneità della condotta a violare il dovere di correttezza va valutata con riferimento all’interesse dell’altra parte, e dunque considerata alla luce del comportamento tenuto dalla controparte a fronte di quello imputato come causa della mancata stipula (nel caso di specie, la Cassazione rileva come la controparte, a fronte della richiesta dell’altra parte di rinviare la sottoscrizione, non ha espressamente rifiutato la proposta ma si è limitata a valutarla dopo le ferie).