E’ illegittimo l’avviso di addebito emesso dall’INPS e fondato su un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate impugnato dal ricorrente davanti alla Commissione Tributaria.
E’ questo l’orientamento giurisprudenziale che si va consolidando nei tribunali di merito, sulla base del precedente di legittimità della corte di Cassazione (sentenza n. 8379/2014), la quale afferma che “in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il d. lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in questa ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

Tale pronuncia si fonda sul disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, comma 3, il quale prevede “Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, mentre al successivo comma 4 prevede che, “…In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo e’ eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25”.
L’orientamento aperto dalla sentenza della Cassazione citata è stato seguito da numerosi Tribunali di merito, in pronunce relative alla validità dell’avviso di addebito INPS emesso a seguito di avviso di accertamento e in pendenza di ricorso al Giudice Tributario, tra i quali i Tribunali di Milano, Parma, Rimini, Lecce, Lucca, Catania e, da ultimo, il Tribunale di Cassino, con sentenza del 7 marzo 2019.
Pertanto, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito citato, si deve ritenere che l’INPS non possa emettere l’avviso di addebito prima della conclusione della controversia dinanzi la Commissione Tributaria.