La co-intestazione di un conto corrente non equivale a donazione remuneratoria o indiretta.
Ai sensi dell’art. 1854 c.c., infatti, la co-intestazione di un conto corrente attribuisce all’altro soggetto soltanto la qualità di creditore in solido e lo legittima al prelievo e all’esecuzione del saldo nei confronti dei terzi, ma non lo equipara all’originario titolare delle somme di denaro.
Neppure si può ritenere che la co-intestazione del conto corrente comporti una donazione rimuneratoria o una donazione indiretta, in assenza di determinate condizioni.

La donazione rimuneratoria, infatti, richiede necessariamente la forma solenne dell’atto pubblico, pertanto, nel caso in cui tale atto pubblico manchi deve essere esclusa l’ipotesi della donazione remuneratoria.
Quanto alla donazione indiretta, questa può sussistere soltanto quando sia provato che l’originario proprietario delle somme di denaro le abbia depositate sul conto corrente al solo fine di arricchire l’altro soggetto, agendo con spirito di liberalità.
In mancanza di tale prova, il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato e il co-intestatario che lo utilizzi sfruttando la possibilità di agire sul conto con firma disgiunta tiene un comportamento illecito (Corte di Appello di Potenza, 4 settembre 2018).