La banca che segnala un cliente alla Centrale Rischi per un debito esiguo deve risarcire il danno

E’ illegittimo il comportamento della banca che procede alla segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi, a seguito di un debito di importo del tutto esiguo, senza valutare la posizione complessiva del cliente ed eventualmente offrirgli la possibilità di porvi rimedio, prima di effettuare la segnalazione.

Il comportamento della banca comporta un illecito trattamento dei dati personali del cliente (ai sensi della normativa in materia di privacy), avendo l’istituto di credito agito con colpevole negligenza, imprudenza e imperizia all’annotazione a sofferenza di un debito non esistente.

A seguito della prova, da parte del cliente, dell’iscrizione alla Centrale Rischi, è a carico della banca l’onere di provare di aver agito correttamente e di aver adottato le misure necessarie al fine di evitare il danno.

In caso contrario, la banca è tenuta al risarcimento dei danni causati alla reputazione del cliente (Trib. Como, 13 novembre 2018).

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