Cambio di azienda del lavoratore e concorrenza sleale

Il passaggio di un lavoratore da una società ad un’altra operante nello stesso settore non configura un’ipotesi di concorrenza sleale o di un illecito extracontrattuale, a meno che tale condotta non risulti integrata da altre circostanze in grado di dare spessore all’illecito contestato al lavoratore.

Ad affermalo è il Tribunale di Velletri (sentenza n. 1907/2018) al termine di una controversia che riguardava il passaggio di un lavoratore con mansioni di coordinatore di ufficio estero da una azienda ad un’altra operante nello stesso settore violando, a detta della azienda attrice, il patto di non concorrenza e commettendo un illecito ex art. 2043 c.c. sotto il profilo della concorrenza sleale.

Il Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta di violazione del patto di non concorrenza, respinge anche le richieste circa la configurabilità di una concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Secondo il Tribunale, infatti, seppure sia astrattamente possibile che la diffusione di false informazioni e lo sfruttamento della rete di contatti producano un danno, tuttavia non può precludersi del tutto la possibilità per un ex dipendente di svolgere attività lavorativa nello stesso settore produttivo.

Pertanto, l’aver avuto rapporti di lavoro con una nuova società concorrente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro non porta, di per sé, a configurare gli estremi di un illecito extracontrattuale, a meno che tale condotta non risulti integrata da altre circostanze in grado di dare sostanza e spessore all’illecito.

L’aver avuto rapporti di lavoro con una nuova società concorrente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro non porta, di per sé, a configurare gli estremi di un illecito extracontrattuale

In altre parole, l’illecito può in astratto realizzarsi, ma soltanto se vi sono condotte specifiche che lo integrano.

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