Nelle associazioni il presidente risponde in solido per le obbligazioni tributarie

Il Presidente di una associazione è responsabile in solido delle obbligazioni tributarie dell’ente riguardanti il periodo di imposta precedente alla sua entrata in carica, se non erano ancora scaduti i termini per il deposito della dichiarazione dei redditi.

A stabilirlo è la Cassazione (ordinanza 5684/2019), esaminando il caso di una persona fisica che aveva firmato le dichiarazioni annuali dell’associazione nell’anno 2011 ma relative al periodo di imposta 2010, anno in cui il presidente era un’altra persona fisica.

Il presidente ha pertanto invocato l’assenza di ruoli all’interno dell’associazione nell’anno 2010, ma la Cassazione ne ha rigettato il corso, riconoscendo la sua responsabilità solidale.

Secondo la Cassazione, infatti, l’obbligazione tributaria è una fattispecie a formazione progressiva, il cui segmento finale è costituito dalla consumazione del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2010, essa avrebbe potuto essere presentata entro il 30 settembre 2011, periodo nel quale era già entrato in carica il nuovo presidente.

Pertanto, pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2010, essa avrebbe potuto essere presentata entro il 30 settembre 2011, periodo nel quale era già entrato in carica il nuovo presidente.

Ne segue, secondo la Cassazione, la responsabilità solidale del nuovo presidente anche per le obbligazioni tributarie relative al periodo di imposta precedente alla sua entrata in carica.

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