Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, prevede modifiche normative in tema di immobili da costruire, volte a tutelare maggiormente gli acquirenti in caso di fallimento del costruttore.
Gli articoli del Codice della crisi di impresa relativi a questi aspetti sono entrati in vigore a partire dal 16 marzo 2019 e pertanto il nuovo regime si applica ai contratti aventi ad oggetto edifici il cui titolo edilizio abilitativo sia stato richiesto o presentato a partire dal 16 marzo.
Il nuovo codice, introduce rilevanti modifiche al d.gls. 20 giugno 2005, n. 112, che a sua volta era stato emanato al fine di tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, i quali erano particolarmente esposti ai rischi di fallimento delle imprese costruttrici.
Le novità introdotto riguarda in particolar modo le fideiussioni e le polizze assicurative prestate dal costruttore.

Le fideiussioni possono adesso essere rilasciate soltanto da banche e assicurazioni, e devono essere conformi al modello predisposto dal Ministero della Giustizia.
La fideiussione potrà poi essere escussa non soltanto in caso di crisi del costruttore, ma anche nel caso in cui il notaio attesti di non aver ricevuto, alla data dell’atto di trasferimento della proprietà, la polizza assicurativa.
Riguardo all’assicurazione decennale che il costruttore deve fornire all’acquirente, le nuove norme prevedono che questa debba essere conforme al modello predisposto dal Ministero della Giustizia e la mancata consegna della stessa, al momento del rogito, è causa espressa di nullità del contratto.
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, prevede modifiche normative in tema di immobili da costruire, volte a tutelare maggiormente gli acquirenti in caso di fallimento del costruttore.
Nel rogito dovranno poi essere indicati gli estremi della polizza assicurativa fornita.
Infine, è adesso previsto espressamente l’obbligo di atto pubblico o della scrittura privata autenticata per il contratto preliminare relativo a edifici da costruire e, nello stesso, dovranno essere indicati gli estremi della fideiussione e l’attestazione della sua conformità al modello ministeriale.