La riforma del Condominio (l. 220/2012) ha introdotto l’art. 1130 bis, comma 2, c.c., il quale consente all’assemblea di nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini, negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
La Corte di Cassazione (sent. n. 7484/2019) ha emesso la prima rilevante sentenza sulle decisioni assunte da tale organo.
Nel caso che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte, infatti, il consiglio di condominio ha provveduto a scegliere il preventivo per il rifacimento del terrazzo condominiale e ha deciso il modo di suddivisione dei relativi costi tra tutti i condomini, senza successivamente passare dall’assemblea condominiale.
Uno dei condomini ha deciso quindi di rivolgersi al Tribunale per chiedere l’annullamento della decisione assunta dal consiglio di condominio.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che “il consiglio di condominio ha unicamente funzioni consultive e di controllo, essendo l’organo votato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei condomini nei grandi complessi immobiliari dotati di molteplici strutture comuni”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’assemblea condominiale può deliberare la nomina di un consiglio di condominio, ma le sue decisioni sono vincolanti per tutti i condomini, compresi i dissenzienti, solamente se rimesse alla successiva approvazione dell’assemblea, le cui funzioni non sono delegabili ad un gruppo di condomini.
Il consiglio di condominio ha soltanto funzioni consultive di controllo e non può spingersi fino ad esautorare l’assemblea condominiale dalle sue competenze inderogabili
Il consiglio di condominio, pertanto, non può esautorare l’assemblea condominiale dalle sue competenze inderogabili, in quanto la maggioranza ristretta espressa in quel consiglio è cosa diversa dalla maggioranza effettiva dei partecipanti su cui si fondano gli arti. 1135, 1136 e 1137 c.c., ai fini della costituzione dell’assemblea.
Pertanto, la determinazione dell’oggetto dei lavori di straordinaria manutenzione, la scelta dell’impresa esecutrice, la ripartizione delle relative spese, spettano unicamente alla discussione, votazione e decisione dell’assemblea del condominio.