Una società di revisione è stata condannata a risarcire il risparmiatore, rimasto coinvolto nel fallimento della Banca, per aver validato nel febbraio 2012 un prospetto rivelatosi poi non veritiero.
Il Tribunale delle Imprese di Ancona ha riconosciuto la responsabilità della società di revisione nei confronti di un piccolo azionista che aveva sottoscritto, su invito della Banca, azioni ordinarie della stessa.
L’attività della società di revisione è stata posta in essere appena qualche mese prima che la Banca d’Italia (ottobre 2013) sciogliesse gli organi amministrativi e di controllo interni della Banca, sottoponendo la stessa ad amministrazione straordinaria, con conseguente totale perdita di valore delle azioni della Banca sottoscritte dal risparmiatore.

Secondo il Tribunale di Ancona, la società di revisione è responsabile considerato che “non può dubitarsi che la realtà della crisi della banca, e dunque la non attendibilità delle informazioni contenute nel prospetto, è divenuta oggettiva e percepibile a chiunque solo con la “certificazione” da parte del Ministro dell’Economia, cioè della pubblica autorità”.
Per cui, secondo lo schema della responsabilità delineata dall’articolo 94 TUF “era onere della società di revisione dimostrare di aver adottato ogni diligenza per assicurare la veridicità delle informazioni propalate al pubblico, mentre non compete all’attore dimostrare la falsità dei dati”.
Il Tribunale ha infine rigettato le domande svolte nei confronti di Banca d’Italia e Consob, rilevando che la loro attività di vigilanza non mira a tutelare specifici interessi individuali, bensì l’interesse pubblico al corretto andamento del mercato, e pertanto non rientrano nella sfera “civilistica” bensì sono soggette alla giustizia amministrativa.