Si possono conferire criptovalute in sede di aumento del capitale sociale di una s.r.l.?
Alla domanda ha risposto negativamente il Tribunale di Brescia, con il decreto n. 7556/2018 del 18 luglio scorso, pur lasciando aperta la possibilità di una risposta positiva in futuri casi simili, purché siano rispettati alcuni requisiti.
La decisione del Tribunale di Brescia trae origine dal rifiuto del Notaio di iscrivere nel registro delle imprese una delibera assembleare della società che prevedeva l’aumento di capitale di una s.r.l. con un conferimento di beni in natura e, in particolare, con diverse unità di una specifica criptovaluta.
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso dell’amministratore della società, ha affermato che “in questa sede non è in discussione l’idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. “criptovalute” a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie soddisfi il requisito di cui all’art. 2464 c.c.”.
L’affermazione del Tribunale ha il chiaro intento di non chiudere definitivamente alla possibilità di utilizzare le criptovalute a detto scopo, ma piuttosto quello di compiere una valutazione del caso specifico.
Difatti, il “tallone di Achille” del caso che ha portato alla decisione in oggetto, risiedeva nel fatto che la specifica criptovaluta utilizzata “non è presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale” e l’unico mercato nel quale tale criptovaluta opera “è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta”.
Tali elementi, unitamente al fatto che la perizia tecnica di stima depositata dal ricorrente non era sufficientemente affidabile ed esaustiva, hanno portato il Tribunale a respingere il ricorso.

Il contenuto della perizia assume quindi importanza fondamentale nell’insieme dell’operazione: è necessario un elaborato tecnico completo che dimostri come la criptovaluta abbia un “mercato” ossia sia accettata come idoneo mezzo di pagamento con un discreto grado di diffusione.
Nel caso di specie la critpovaluta utilizzata, ha violato, secondo la pronuncia del Tribunale di Brescia, il disposto dell’art. 2464 c.c., in particolare nella parte in cui richiede che il bene sia valutabile economicamente, in quanto la stessa non era utilizzata in nessuna piattaforma di scambio di critpovalute e quindi, sostanzialmente, non aveva mercato.
Possiamo chiederci se il Tribunale sarebbe giunto alla stessa conclusione nel caso in cui ad essere conferiti nel capitale fossero stati bitcoin o un’altra delle criptovalute più diffuse sul mercato.
In attesa di una futura risposta da parte della giurisprudenza, è opportuno suggerire a chi immagina di utilizzare criptovalute per effettuare aumenti di capitale, di porre particolare attenzione alla perizia di stima accompagnatoria, in modo da sottoporre un elaborato completo che tenga conto del quadro complessivo sul piano economico e di liquidità, e che affronti anche il problema dell’alta volatilità delle criptovalute.
Per adesso la decisione del Tribunale di Brescia, pur respingendo il ricorso, sembra porsi nell’ottica di un futuro utilizzo delle criptovalute anche per operazioni di aumento del capitale sociale e, più in generale, per operazioni tra soggetti privati.